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C.M. 18/12/1998 n. 559
- per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale, indipendentemente dal valore;
- per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire. Particolarmente importante è quest'ultima previsione (art. 1, comma 2, lett. e), che estende da 50 milioni - importo precedentemente fissato dall’articolo 5 della legge 17 gennaio 1994, n.47, ora abrogato - a 300 milioni il limite entro il quale non è più richiesta nè la certificazione della Camera di commercio, munita dell'apposita dicitura "antimafia", nè la comunicazione della Prefettura, nè l’autocertificazione di cui all'art. 5 del regolamento. L'esenzione in parola non trova applicazione nei casi in cui il valore non è giuridicamente determinabile, nè per le autorizzazioni, licenze, iscrizioni che, sia pur adottate per lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, non sono di per sé suscettibili di una valutazione economica. Anche i provvedimenti di autorizzazione dei subcontratti sono compresi nell'esenzione in parola, salvo quanto si dirà relativamente all'applicazione dell'art.12, comma 4. Si fa presente, infine, che eventuali richieste agli interessati di produrre la documentazione antimafia, anche quando la stessa non è prescritta, potrebbero costituire un indebito aggravamento del procedimento, vietato a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241. A tale riguardo, si rappresenta l'opportunità di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni interessate per le iniziative di carattere organizzativo utili per una più agile trattazione dei procedimenti di competenza, soprattutto al fine di assicurare i necessari collegamenti fra provvedimenti esentati dalle "cautele antimafia" e quelli, relativi agli stessi soggetti, che rientrano invece nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del regolamento. Ciò perchè l'eventuale attestazione della sussistenza di una delle cause interdittive previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965, comunicata dal Prefetto in applicazione della citata disposizione del regolamento, ed ac quisita agli atti dell'Amministrazione, non potrebbe mancare di produrre effetti anche per i procedimenti esentati.
4) Tipologie della "documentazione antimafia". Risultando ampiamente innovato il quadro delle tipologie di atti idonei ad attestare la sussistenza o meno delle situazioni generatrici degli effetti interdittivi previsti dalla legislazione antimafia, finora genericamente indicati come "documentazione antimafia", appare utile enumerarli espressamente e riassumerne le caratteristiche salienti: certificati "camerali" provvisti della dicitura "Nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma". Tali certificati sono utilizzabili per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ed hanno effetto liberatorio circa l’insussistenza di interdizioni antimafia per i rapporti di valore inferiore a quelli indicati nell’art. 10, comma 1, lettera a), del regolamento. autocertificazioni, munite di sottoscrizione autenticata con le modalità dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (anche dall’impiegato che riceve la dichiarazione), con le quali l’interessato attesta che nei propri confronti "non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575". Esse sono utilizzabili solo nei casi previsti dall’art. 5 (rinnovi, lavori e forniture urgenti, attività sottoposte a mera denuncia di inizio, ecc.), ovvero nei casi d’urgenza di cui all’art. 11, comma 2, del regolamento, quando non è esibito il certificato camerale o questo è privo dell'apposita dicitura antimafia. La peculiarità della materia trattata e l’eccezionalità del ricorso all’autodichiarazione, portano a ritenere che la prescrizione relativa all’autenticazione della sottoscrizione, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, rimane ferma nonostante la nuova disciplina delle dichiarazioni sostitutive introdotta dall’articolo 2, commi 10 e 11, della legge 191/1998;
- collegamenti telematici, utili soltanto per l’attestazione della insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965. Sono già utilizzabili per le iscrizioni nei registri delle Camere di commercio, a norma dell’art. 6, comma 5, del regolamento e possono essere attivati anche con altre Amministrazioni, a norma dell’art. 4;
-comunicazioni scritte del Prefetto, finalizzate all’attestazione della sussistenza o meno delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965. Salvo i casi di esenzione di cui all’art. 1, comma 2, già illustrati, ed i casi in cui si può procedere mediante autocertificazione, l’acquisizione delle comunicazioni può essere richiesta, anche dall’interessato, direttamente o tramite un proprio delegato, solo quando i certificati della Camera di commercio sono privi della dicitura sopra riportata e, comunque, quando i collegamenti telematici non rilasciano l’indicazione liberatoria circa l’insussistenza delle predette cause interdittive. Il ricorso alla comunicazione del Prefetto fuori dei predetti casi deve ritenersi in contrasto con lo spirito di semplificazione cui il regolamento è ispirato e tale da costituire un ingiustificato aggravamento del procedimento. Si precisa che la comunicazione del Prefetto attestante la sussistenza delle predette cause di divieto, sospensione o decadenza, rilasciata a seguito della richiesta delle "dettagliate informazioni" di cui al punto seguente, attestando di per sé l’effetto interdittivo, rende inutile il rilascio delle ulteriori informazioni;
- informazioni scritte del Prefetto, finalizzate alla attestazione della sussistenza o meno di "tentativi di infiltrazione mafiosa", di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994, rilasciate sulla base dei presupposti e con le modalità di cui agli artt. 10, 11 e 12 del regolamento. Per la peculiarità della relativa disciplina si rinvia all’apposito paragrafo.
5) Documentazione da allegare alle richieste. Sia le comunicazioni prefettizie di cui all'art. 3 del regolamento, sia le informazioni di cui al successivo art.10, sono richieste allegando esclusivamente copia del certificato di iscrizione dell’impresa presso la Camera di commercio. Nel caso delle "comunicazioni" si tratterà, evidentemente, per quanto già detto al paragrafo 4, di un certificato privo della apposita dicitura antimafia. Il regolamento consente che, in luogo del predetto certificato camerale, possa presentarsi una dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o da altro soggetto legalmente abilitato, senza ulteriori formalità, non richieste dal regolamento, contenente i medesimi contenuti del predetto certificato e, comunque, almeno quelli di cui al modello in allegato, esclusa, beninteso, la apposita dicitura antimafia. La dichiarazione sostitutiva o integrativa sarà comunque necessaria quando i dati del certificato camerale non corrispondono più al reale as setto gestionale o societario. Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato (anche mediante dichiarazione del legale rappresentante) con l'indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 % del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione (quando, ad esempio, il consorzio svolge attività istruttoria o di tramite con la P.A. per taluni dei consorziati). Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con l’indicazione del direttore tecnico. Non sono più richiesti né l'indicazione dei familiari conviventi nel territorio dello Stato, per i quali si rinvia al paragrafo 9, né il certificato di residenza. La richiesta di informazioni di cui all'art. 10 del regolamento, da compilarsi secondo il modello allegato alle presenti istruzioni, deve inoltre contenere l'indicazione dell’Amministrazione destinataria, nonchè l’oggetto, anche generico, con indicazione della normativa di riferimento (es.: "agevolazioni finanziarie di cui alla legge..."), e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, anche mediante la sola attestazione che si tratta di valore pari o superiore ai limiti di cui allo stesso art. 10. Infine, nel caso di lavori o forniture (di beni o servizi) dichiarate urgenti, qualora il certificato camerale sia privo della apposita dicitura antimafia di cui all'art. 9, dovrà allegarsi, da parte di ciascuna persona interessata, l'autocertificazione di cui all'art. 5. Nel caso di richiesta effettuata dai privati è consentita la presentazione e, per le sole comunicazioni di cui all'art. 3 del regolamento, il ritiro mediante persona munita di apposita delega scritta, con sottoscrizione autenticata. Si precisa che la delega deve essere soltanto esibita; la Prefettura ne deve annotare gli estremi agli atti d'ufficio o trattenerne copia. Poiché la documentazione antimafia ha come destinatari i soggetti della Pubblica Amministrazione, nell'ampia accezione qui disciplinata dall'art.1, comma 1, del regolamento, appare indifferente, ai fini del bollo, il fatto che essa venga acquisita su richiesta della stessa Amministrazione destinataria o attraverso le procedure sopra indicate. Premesso che né le "comunicazioni", né le "informazioni" del Prefetto sono contemplate nel decreto ministeriale 20 agosto 1992 (e successive modificazioni), concernente l'imposta di bollo, si ritiene che ad analoga conclusione debba pervenirsi anche relativamente alla dicitura antimafia apposta sul certificato camerale.
6) Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia L’articolo 2, comma 1, del regolamento uniforma la disciplina della validità temporale della documentazione antimafia, prevedendo, sia per le "comunicazioni" che per le "informazioni", l’utilizzabilità per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche in copia autenticata e per un procedimento diverso. Particolarmente significativa è la previsione dell’articolo 2, comma 2, che consente all’Amministrazione di adottare il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti dopo che sia scaduto il periodo di validità della stessa documentazione. La norma deve essere interpretata nel senso che la documentazione in corso di validità è richiesta solo nel momento dell'aggiudicazione della gara o della stipula del contratto o della concessione, per cui per gli atti successivi non è più necessario acquisirne una nuova, ancorché gli stessi siano effettuati o avviati in data successiva al periodo di validità di quella già in possesso, salvo quanto si dirà a proposito delle variazioni nell'assetto gestionale delle imprese. Al riguardo appare opportuno richiamare l’attenzione dei soggetti interessati e delle Amministrazioni, affinché la richiesta della "documentazione antimafia" venga presentata solo poco prima del momento in cui è necessario acquisirla. Si aggiunge che l'art. 13 del regolamento, abrogando espressamente l'art. 2 del D.Lgs. n. 490 del 1994, ha soppresso anche l'obbligo di rinnovo della documentazione antimafia "almeno ogni 18 mesi", già previsto, dal comma 2-quater del predetto art. 2, per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio. Nondimeno, quando siano intervenute, dopo la richiesta della documentazione antimafia, variazioni sostanziali nell'assetto gestionale dell'impresa (escluse, comunque, le figure prive di poteri di gestione, quali i componenti del collegio sindacale), il legale rappresentante o altro soggetto dallo stesso delegato dovrà darne comunicazione all'Amministrazione competente, e dovrà essere aggiornata la documentazione antimafia prescritta (certificazione camerale, informazioni prefettizie, ecc.). Anche per tali incombenti si utilizzerà il certificato camerale aggiornato o il modello allegato. Se la variazione è intervenuta successivamente alla conclusione o approvazione del contratto o all'autorizzazione al sub-contratto o alla deliberazione delle concessioni o erogazioni, l'Amministrazione provvederà, senza sospendere o ritardare i procedimenti in corso, a richiedere i riscontri antimafia occorrenti. In tal caso, ove la Prefettura attesti, a seguito della richiesta, la sussistenza di una delle cause interdittive di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965, ovvero del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994, l'Amministrazione dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente avvalendosi delle facoltà di revoca o di recesso di cui all'art. 11, comma 3, del regolamento.
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